La prova finale, tenuto conto delle caratteristiche del suo ruolo formativo, consiste in una verifica delle conoscenze e competenze che rientrino nell'ambito di uno o più settori disciplinari previsti nell'Ordinamento del Corso di Laurea. Essa rappresenta un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.
Art. 1 - Modalità di svolgimento della Prova Finale
Per il conseguimento della Laurea triennale in Economia, Imprese e Mercati Finanziari, lo studente, dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o tirocini formativi e di orientamento), deve altresì coprire i crediti assegnati alla prova finale il cui obiettivo è quello di valutare la capacità di applicare correttamente il ragionamento economico e la strumentazione metodologica e professionale appresi durante il percorso di studi.
La prova finale prevede l’attribuzione di 3 CFU e consiste nell'approvazione da parte del relatore di un elaborato scritto su un tema specifico attinente uno degli insegnamenti del corso di Laurea, lo svolgimento di un caso di studio o l’approfondimento dell’attività svolta durante il tirocinio formativo. L’oggetto del lavoro dovrà essere concordato dallo studente con il docente designato come relatore.
La prova finale di laurea può svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione della stessa, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l’elaborato redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da un’adeguata sintesi in lingua italiana.
Posto che ai 3 cfu attribuiti alla prova finale corrispondono 75 ore di attività dedicata, il lavoro dovrà indicativamente corrispondere a 30/50 pagine, per un totale di circa 70.000/80.000 battute.
Il pdf del lavoro va caricato online dallo studente nei termini e con le modalità stabilite dall'Ateneo.
La valutazione dell’elaborato viene effettuata da una Commissione Prova Finale nominata dal Direttore del Dipartimento composta da almeno tre docenti tra cui il relatore. La “Commissione Prova Finale” proporrà un punteggio secondo quanto previsto nel successivo art. 2 comma 1, e lo comunicherà alla “Commissione di Laurea”, con congruo anticipo rispetto alla data prevista dal calendario didattico per la proclamazione.
La Commissione di Laurea è composta di norma da sette componenti, e comunque non meno di cinque, nominati dal Direttore del Dipartimento. La Commissione di Laurea, acquisita la documentazione trasmessa dalla Commissione Prova Finale procede alla valutazione del curriculum dei candidati, attribuisce il voto di Laurea espresso in centodecimi secondo le modalità di cui al successivo art. 2 e procede alla proclamazione.
Art. 2 – Determinazione del voto finale di Laurea
Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: a) della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2; b) del voto attribuito alla prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3; c) dell’eventuale “integrazione per le lodi” ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4; d) della valutazione della carriera, approssimando il valore della somma così ottenuta all’intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all’intero inferiore negli altri casi.
Nel caso in cui la somma delle componenti a), b), c) e d) risulti pari o superiore a 110/110, la Commissione di Laurea all’unanimità potrà concedere la lode.
La media ponderata (MP) dei voti (vi) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (ci), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:
MP=(∑i Vi*Ci / ∑i Ci)*110/30
Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU), purché incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall’ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.
La votazione relativa alla prova finale, espressa in centodecimi, dovrà essere formulata tenendo conto della qualità dell’elaborato presentato, alla luce della capacità del candidato di sviluppare l’argomento assegnato, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l’intero percorso formativo universitario. La Commissione potrà attribuire per la prova finale un punteggio massimo di 6 punti.
L’integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.
L’integrazione per la carriera viene determinata entro il limite massimo di 4 punti in riferimento al curriculum accademico dello studente.
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