Regolamento riconoscimenti crediti

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CFU

Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti. Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento. Art. 5 - Iscrizione agli anni successivi. Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti. Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto. Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei. Art. 9 - Riconoscimento crediti per attività lavorativa e per attività formative ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007. Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea e dispense. Art. 11 - Dispense. Art. 12 - Altri casi.

Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari.

Per riconoscimento crediti si intende l’attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti che facciano domanda di iscrizione ad un Corso di studio relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti universitari certificate dal superamento dell’esame o da altra forma di verifica del profitto; si intende, altresì, l’attribuzione di crediti formativi universitari alle altre attività formative previste dalla normativa vigente, secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - Competenza.

Il riconoscimento dei crediti compete al Consiglio del Corso di studio, previa istruttoria della Commissione per il riconoscimento crediti.

Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti.

Per chi proviene da altri corsi di studio e per gli iscritti già in possesso di titoli accademici quali lauree quadriennale, specialistica, magistrale o master universitari (fino ad un massimo di 60 CFU) sono riconoscibili i crediti relativi agli insegnamenti già sostenuti secondo le seguenti modalità:

- automaticamente, se l’esame sostenuto ha stessa denominazione e appartiene allo stesso settore scientifico disciplinare di quelli compresi nei curricula del corso di studio a cui si chiede l’iscrizione;

- previo parere favorevole del responsabile dell’insegnamento nel caso in cui l’esame sostenuto, per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, non abbia la stessa denominazione e/o non appartenga allo stesso settore scientifico disciplinare di quelli compresi nei curricula del corso di studio a cui si chiede l’iscrizione. In tale caso il riconoscimento avviene subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi, valutando l’obsolescenza dei programmi.

Se l’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento ha un numero di crediti diverso si procede al riconoscimento parziale ai sensi del successivo art. 6. Sarà demandata, poi, ai docenti dei singoli insegnamenti la definizione ed i termini per la necessaria integrazione.

È possibile inserire gli insegnamenti non previsti nei curricula tra gli insegnamenti a scelta dello studente (come definiti dal regolamento didattico) purché, ai sensi dell’art 10, n. 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, l’insegnamento a scelta sia coerente con il progetto formativo del Corso di Studio.

In nessun caso possono essere attribuiti crediti per gli esami per i quali si sia ottenuta la dispensa con l’iscrizione ad altri Corsi di Studio.

Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento.

Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento (esami senza crediti), gli insegnamenti stessi saranno valutati sino ad un massimo di 9 crediti; la Commissione si riserva di decidere per i laboratori caso per caso, valutando l’obsolescenza dei programmi.

Art. 5 – Iscrizione agli anni successivi.

L’anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la tabella seguente:

5.1 –Tempo pieno

Numero crediti ⇒ Anno di iscrizione

da 0 a 29 ⇒                 Primo

da 30 a 89 ⇒              Secondo

da 90 e oltre ⇒           Terzo

5.2 –Tempo parziale

Numero crediti ⇒ Anno di iscrizione

da 0 a 18 ⇒                Primo

da 19 a 36 ⇒              Secondo

da 37 a 56 ⇒              Terzo

da 57 a 75 ⇒              Quarto

da 76 a 94 ⇒              Quinto

da 95 e oltre⇒            Sesto

Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti.

Per riconoscimento parziale si intende il riconoscimento di un numero di crediti solo parzialmente corrispondente sia all’esame del quale si chiede il riconoscimento sia all’esame già sostenuto che ha consentito l’acquisizione dei crediti.

L’esame verrà convalidato con il numero dei crediti (parziali) riconosciuti; la verbalizzazione della parte residua dell’esame avverrà solo per i crediti rimanenti specificando in nota: crediti integrativi.

Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto.

I crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto al piano di studi non possono essere utilizzati a copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività di stage o tirocinio.

Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei.

In caso di trasferimento o iscrizione ai corsi triennali da parte di studenti provenienti da altri Atenei la valutazione e il riconoscimento di crediti formativi può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti. Nel caso lo studente abbia usufruito del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni questi non saranno riconosciuti.

Art. 9 - Riconoscimento crediti per conoscenze e abilità professionali maturate in attività lavorative e in attività formative ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007.

Le conoscenze e le abilità professionali maturate in attività lavorative nonché in attività formative ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.m. 16 marzo 2007 possono essere riconosciute esclusivamente in luogo delle “altre attività formative” di cui all’art. 10 comma 5 punto d) del d.m 270/2004 e dei tirocini (o stage), con l’attribuzione di un numero massimo di CFU entro i limiti previsti dalla normativa vigente, purché si tratti di attività inerenti ai profili formativi del Corso e coerenti con gli obiettivi formativi dello stesso.

Ai fini della verifica delle suindicate condizioni, lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio adeguata documentazione (composta da una autocertificazione ai sensi di legge e da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte.

L’attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore svolte ed alla tipologia di attività tenendo conto che un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro.

Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea.

Per convalida di un esame si intende il riconoscimento dell’esame sostenuto in altro Corso di laurea, dello stesso Ateneo e di altro Ateneo italiano o straniero; la convalida comporta l’attribuzione di voto che è il medesimo dell’esame già sostenuto del quale si chiede la convalida.

Non possono essere riconosciuti esami precedentemente convalidati, ma solo esami effettivamente sostenuti secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. 4 Decreto Ministeriale 16/03/2007 (Gazzetta ufficiale 06/07/2007 n. 155).

Art. 11 – Dispense.

Per dispensa si intende l’esonero per lo studente, che abbia i requisiti richiesti dalla presente norma, dal sostenimento di esami necessari per l’acquisizione dei crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Con la dispensa da un esame lo studente acquisisce i crediti corrispondenti a quell’esame senza aver sostenuto o dover sostenere la prova o altra forma di verifica del profitto.

Gli studenti possono essere dispensati dal sostenere esami per gli insegnamenti previsti nel piano di studi a fronte di attività formative universitarie che non attribuiscono voto; in tali casi la dispensa può essere riconosciuta subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi; le attività formative svolte in Master Universitari possono essere riconosciute per un massimo di 60 CFU.

Ai fini della dispensa dalle attività di stage, possono essere riconosciute, in relazione alla durata, attività di stage già svolte in applicazione di convenzioni tra Università e Imprese od Enti, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

Art. 12 – Altri casi.

Tutti gli eventuali casi non contemplati nel presente regolamento saranno oggetto di singola e particolareggiata valutazione

 

Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A

SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551

SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371

email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693

icona Facebook   icona Twitter

icona Youtube   icona Instagram